domenica 1 marzo 2015

Assistenza e convivenza, la solidarietà è legge


di Dante Balbo


Il servizio sociale di Caritas Ticino è confrontato spesso con questioni complesse, che, a seconda dell'angolo da cui vengono osservate possono sembrare corrette o paradossali.

Prendiamo l'esempio che segue:

Una persona con scarse possibilità di trovare un lavoro, perché ha superato abbondantemente i 50 anni, si ritrova senza diritto alle indennità di disoccupazione e deve quindi far capo alle prestazioni assistenziali, rivolgendosi allo sportello Laps. Qui scopre che non ha diritto alle prestazioni sociali, perché convive con una compagna, il cui reddito copre il fabbisogno di entrambi.
La sua obiezione è che la compagna non è obbligata a mantenerlo, perché non sono né sposati né membri di una unione registrata.
La legge tuttavia parla chiaro e non fa differenze significative, fra matrimonio e semplice convivenza, a volte superando perfino la comunione domestica.
Ma andiamo con ordine.
Ognuno di noi appartiene ad una unità di riferimento secondo la legge di armonizzazione delle prestazioni sociali. Di questa unità fanno parte:
  • - la persona che ha chiesto le prestazioni;
  • - il coniuge o il partner di una unione registrata;
  • - il partner convivente, se la convivenza è stabile;
  • - i figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale;
  • - i figli maggiorenni, se non sono economicamente indipendenti.

Il punto cruciale è il terzo, che riguarda i conviventi, perché la convivenza stabile definisce il diritto alle prestazioni.

Qui ci viene in aiuto il regolamento di applicazione della legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali, che spiega quando una convivenza è considerata stabile:
  • - se vi sono figli in comune;
  • - se la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
  • - se la convivenza è durata almeno sei mesi.
Tutto questo è ribadito in una sentenza del tribunale federale del 25 marzo 2011, in risposta ad una signora che contestava il rifiuto del Cantone di fornirle prestazioni sociali, in ragione della sua convivenza con una persona.

Un dettaglio interessante della sentenza riguarda il fatto che, nel caso specifico, era dimostrato un legame pluriennale con la persona, anche se tecnicamente non viveva più sotto il medesimo tetto della signora, per cui, permanendo una relazione stabile, il dovere di mutua assistenza restava invariato.

In altri termini, la legge e la sua applicazione prevedono, in una società complessa in cui il matrimonio non è più l'unico elemento di unità stabile fra le persone, una analisi accurata per stabilire il diritto alle prestazioni sociali, in relazione al tessuto umano e sociale in cui siamo inseriti, sia per evitare abusi, sia per riconoscere nella pluralità delle relazioni quelle significative quanto al dovere di solidarietà, indipendentemente dalla forma giuridica che hanno assunto.